Chiarimenti Oasi di Guardiaregia e Campochiaro

Recentemente, il WWF Molise ha avuto la necessità di essere molto critico nei confronti di chi fruisce dell'Oasi di Guardiaregia Campochiaro con attività più o meno organizzate da associazioni e cittadini, trattandosi a volte anche di attività che richiedono contributi economici ai partecipanti. 

L'interesse del WWF è di tipo culturale e di tutela della natura, ma il WWF è anche gestore della Riserva Regionale Oasi di Guardiaregia Campochiaro per cui - anche se parliamo di un territorio esteso oltre 3000 ettari, non recintabile, e di risorse molto limitate utilizzabili nel controllo e gestione dell'area - dei principi di carattere legale vanno quantomeno esposti e, si spera, condivisi da chi utilizza l'area della Riserva.

Il WWF riconobbe tanti anni fa l'eccellente particolarità di quell'area, della flora e della fauna e soprattutto dei delicati micro ambienti che ne consentono la sopravvivenza; si svilupparono accordi con gli Enti territoriali, grazie alla sensibilità di sindaci saggi e lungimiranti, anche a dispetto delle sofferenze di cui già si capiva sarebbe andato incontro il Molise.

Poi arrivarono le norme nazionali ed europee, la direttiva Uccelli, la direttiva habitat, la necessità di ampliare la tutela su porzioni di territorio con l'istituzione di Zone di Protezione Speciali, Siti di Interesse Comunitario, Aree tutelate... tutte volte a proteggere la ricca ma labile biodiversità italiana.

Anche la Regione Molise si attivò sull'argomento, istituendo, in particolare, la Riserva Regionale dell'Oasi WWF di Guardiaregia Campochiaro. 

Bene, cominciamo a chiarire..

Cos'è una Riserva Naturale Regionale?

La Legge 394 del '91, in attuazione  degli  articoli  9  e  32  della Costituzione e  nel  rispetto  degli  accordi  internazionali,  detta principi fondamentali per l'istituzione  e  la  gestione  delle  aree naturali protette, al fine di garantire e  di  promuovere,  in  forma coordinata, la  conservazione  e  la valorizzazione  del  patrimonio naturale del paese. Mentre l'art. 9 della costituzione parla di cultura, ricerca scientifica, paesaggio, patrimoni comuni.. ed oggi anche espressamente di ambiente, biodiversità ed ecosistemi, è significativo e illuminante, oltre che profetico, che l'art. 32 parli invece di salute. 

Ma cos'è il "patrimonio naturale"? A parte il termine in sè (patrimonio è il patris munus degli antichi, ovvero i soldi del padre, cioè è quanto è stato lasciato in nostra eredità) la Legge lo definisce:  

"2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio  naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche  e  biologiche,  o gruppi  di  esse,  che  hanno  rilevante   valore   naturalistico   e ambientale."

E dunque cosa possiamo immaginare di poterne fare? 

"3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al  comma  2, specie se vulnerabili, sono sottoposti  ad  uno  speciale  regime  di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in  particolare,  le seguenti finalità: 

a) conservazione  di  specie  animali  o  vegetali,  di  associazioni vegetali o  forestali,  di  singolarità  geologiche,  di  formazioni paleontologiche, di  comunità  biologiche,  di  biotopi,  di  valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici; 

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo  e  ambiente  naturale,  anche mediante la  salvaguardia  dei  valori  antropologici,  archeologici, storici e architettonici e  delle  attività  agro-silvo-pastorali  e tradizionali; 

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di  ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili; 

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici."


In definitiva il sistema dei territori sottoposti al regime di tutela e di gestione che abbiano rilevanti valori naturalistici o ambientali costituiscono  le  aree  naturali  protette, a loro volta classificate in:

Parchi Nazionali

Parchi Regionali

Riserve Naturali (che possono essere statali  o regionali)


La Regione Molise, con DGRM 789/2010 27.09.2010 pubblicata nel burm 33 del 16.11.2010, ha istituito la Riserva Regionale "Oasi WWF di Guardiaregia Campochiaro" (assieme alla riserva di Monte Patalecchia, ricadenti entrambe nel SIC IT7222287 "Gallinola Monte Miletto e Monti del Matese"), attribuendo il ruolo di gestore al WWF (nello specifico, all'epoca, il WWF Oasi). 

Dunque, cerchiamo di fare cultura comune sul fatto che l'area a monte di Guardiaregia e Campochiaro è sì Oasi del WWF, è sì appartenente a un Sito di Interesse Comunitario, ma è un primo luogo una Riserva Regionale.

E allora, cosa si può fare, cosa no, e cosa si deve (o dovrebbe) fare in una riserva regionale come quella di Guardiaregia Campochiaro?

Beh, intanto non si può andare a caccia, in quanto l'Art 22 L394/91 cita, al comma 6: "Nei parchi naturali regionali e nelle riserve  naturali  regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed  abbattimenti  selettivi  necessari.

Il Decreto di istituzione specifica inoltre che entro i confini della Riserva si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della Legge Regionale n. 23 del 2004. 

Che dicono tali norme?

 ARTICOLO 5 Norme transitorie di salvaguardia 

1. Entro i confini dei parchi e delle riserve naturali, dalla loro istituzione e fino all'entrata in vigore dei relativi piani del parco e regolamenti valgono le disposizioni di cui al presente articolo. 

2. Sono consentiti gli interventi previsti dai piani paesistici di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni. 

3. Nello stesso arco di tempo di cui al comma 1 sono vietati:
a) la trasformazione delle costruzioni esistenti con l'esclusione di quanto previsto dai Piani regolatori generali, dai Programmi di fabbricazione per i centri urbani o dalle perimetrazioni effettuate ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765;
b) la manomissione e l'alterazione del territorio mediante movimento di terreno, scavi, apertura di nuove cave e strade, installazione di funivie ed impianti di risalita;
c) la modificazione degli equilibri idraulici, idrogeologici ed idrobiologici; sono consentiti tuttavia interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
d) la cattura, il drenaggio ed in genere qualunque attività possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici previo parere della Consulta;
e) l'asportazione, anche parziale, o il drenaggio di formazioni minerarie o fossilifere;
f) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
g) la circolazione con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria, con esclusione dei mezzi agricoli e dei mezzi degli addetti alle attività agro-silvo-pastorali, dei mezzi di servizio del personale addetto alla manutenzione di infrastrutture di pubblica utilità e del personale addetto o autorizzato alla sorveglianza;
h) l'installazione di cartelli e di manufatti pubblicitari, al di fuori dei centri abitati, fatta salva la segnaletica stradale, sentieristica ed aziendale.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco, flora spontanea, funghi e tartufi è consentita nell'ambito delle previsioni contenute nella normativa regionale vigente.
5. Le attività agricole si esercitano nelle forme con cui tali attività sono al momento praticate, salva la possibilità di adeguare le strutture aziendali esistenti a disposizione e le norme tecniche riguardanti il miglioramento igienico e funzionale. Sono altresì ammessi la realizzazione di piani di miglioramento aziendale predisposti in adesione a programmi di politica agricola ed ambientale comunitaria e rientranti nelle politiche del Piano Operativo Regionale. Piani di bonifica, trasformazione o miglioramento fondiari, nonché piani di utilizzazione dei beni silvopastorali, predisposti da Enti, Consorzi ed organizzazioni pubbliche e private, possono essere realizzati purché non in contrasto con le finalità di cui all'art. 1 della presente legge, previo parere della Consulta.
6. L'esecuzione di nuove costruzioni, la manutenzione straordinaria ed il ripristino dei fabbricati esistenti al di fuori dei centri urbani è di regola vietata. Tale attività può essere eccezionalmente autorizzata previo nulla-osta del Presidente della Giunta regionale, tenuto conto del parere della Consulta. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
7. Contestualmente all'entrata in vigore delle norme di salvaguardia si applicano le misure di incentivazione di cui all'art. 31.
8. Nelle more della costituzione, laddove previsto, dei corpi di sorveglianza degli enti gestori, la vigilanza sul rispetto delle norme di salvaguardia è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, alle guardie venatorie, zoofile ed ambientali volontarie riconosciute ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.
9. In caso di necessità ed urgenza, tali norme transitorie potranno essere applicate, su richiesta motivata della Consulta e con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su qualsiasi porzione di territorio regionale e avranno la durata di un anno. Decorso tale termine le misure di salvaguardia perdono efficacia se non vengono adottati i provvedimenti definitivi di cui al comma 1.
10. In caso di necessità e urgenza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Consulta, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può consentire deroghe alle suddette misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale.
11. Le misure di salvaguardia divengono inefficaci se nel termine di due anni non sia stato approvato il piano del parco ed il regolamento di cui all'art. 12 della presente legge. 

E se uno disattende?

ARTICOLO 23 Sanzioni
1. Fatte salve le violazioni di carattere penale, alle violazioni delle norme di cui alla presente legge e di quelle emanate dagli enti di gestione delle aree protette si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991.
2. Le somme riscosse a titolo di sanzione amministrativa sono destinate agli enti gestori per la realizzazione di opere a tutela della natura per lo sviluppo dell'area protetta. 

e quali sono le disposizioni di cui all'art. 30 della legge n. 394/1991? eccole qua..

L394/91 Art. 30 - Sanzioni

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 e 13 è punito con l'arresto fino a dodici mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire cinquantamilioni. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire venticinquemilioni. Le pene sono raddoppiate in caso di recidiva.

1-bis. (aree marine, omissis) 

2. La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta.

2-bis. (aree marine, omissis)

3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell'articolo 733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi può essere disposto, in caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, al fine di evitare l'aggravamento o la continuazione del reato. Il responsabile è obbligato a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno.

4. Nelle sentenze di condanna il giudice può disporre, nei casi di particolare gravità, la confisca delle cose utilizzate per la consumazione dell'illecito.

5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto non in contrasto con il presente articolo.

6. In ogni caso trovano applicazione le norme dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale da parte dell'organismo di gestione dell'area protetta.

7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure di salvaguardia delle riserve naturali statali.

8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano anche in relazione alla violazione delle disposizioni di leggi regionali che prevedono misure di salvaguardia in vista della istituzione di aree protette e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali.

Vale la pena chiarire l'art.18 della L349/86 citato nel testo: "Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi." e all'art.13, richiamato, "Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta." Inutile chiedersi se il WWF sia dotato di tali poteri, in particolare, in base all'art. 29 della L394/91, potrebbe sempre "intervenire nei  giudizi  riguardanti  fatti  dolosi  e  colposi  che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale  dell'area protetta e ha la facoltà  di  ricorrere  in  sede  di  giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti  illegittimi  lesivi  delle finalità istitutive dell'area protetta.

Ora, dato per assodato che nelle aree protette non si possa andare a caccia né circolare con mezzi a motore (al di fuori della viabilità ordinaria) - ed in questo nemmeno l'ente gestore ha autonoma facoltà di autorizzare eccezioni -  resta da verificare come porsi nei confronti delle attività del comma c) ovvero: promozione di attività di educazione, di formazione e di  ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili. Per quanto attiene, cioè, le "attività ricreative", chi ne determina la compatibilità richiesta? L'unico soggetto appare essere l'Ente Gestore che, tramite verifica dei programmi, della appartenenza dei promotori a categorie riconosciute, a protocolli tra associazioni e verifica dei percorsi anche in base alla stagionalità da cui possono dipendere particolari criticità, può definire una proposta "compatibile", garantendo a chi vi partecipa la sicurezza di non trovarsi in condizioni di illecito ambientale. 

Quali altre cose si dovrebbero fare in una area protetta come quella della Riserva Regionale Oasi WWF Guardiaregia Campochiaro?

Le misure di azione previste per il SIC IT7222287 "Gallinola Monte Miletto e Monti del Matese" si applicano anche alla sottozona della Riserva Regionale: c'è da combattere il dissesto, scongiurare gli incendi, gestire saggiamente i tagli dei boschi, regolare le attività agrosilvopastorali, intervenire sui percorsi idrici, sulla protezione dei nidi e delle tane, degli abbeveratoi e delle zone umide, promuovere l'educazione ambientale, il tutto per limitare al massimo la benché minima perdita di biodiversità. Una azione scorretta di pochi istanti può facilmente vanificare l'impegno e le risorse spese in anni di lavoro.

La scheda caratteristica del SIC si può trovare qui  ; analizzandola, si possono capire meglio tutte le particolarità del nostro bel Matese, sperando che si approfondisca la consapevolezza che "compatibilità" di una attività non sia un termine da utilizzare con leggerezza.


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