RICHIESTE PER CONFERENZA DI SERVIZI



Oggetto: procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata Hera Ambiente Spa – Centrale elettrica WTE di Pozzilli (IS)

E’ stata convocata la Conferenza di Servizi per il giorno 13/5/2015.

Preliminarmente si intende conoscere perché, nella nota di convocazione n. 3995, si riferisce che si discuterà delle osservazioni presentate dalla Onlus e non anche di quelle presentate dalla scrivente associazione e dagli altri che vi hanno provveduto. 


Il WWF Italia- delegazione regionale Molise sottopone alla Conferenza di Servizi e all’organo tecnico istruttore Arpa Molise le seguenti specifiche richieste, cui segue apposita esplicazione.

1)     Disporsi la rimessione degli atti, comprese le osservazioni pervenute, alla G.R. affinché valuti la sussistenza o meno della modifica sostanziale, con ogni conseguenza in merito all’effettuazione di apposita VIA

2)     Disporsi comunque l’obbligo della società di presentare la relazione di riferimento

3)     Disporsi l’obbligo a carico  della società di dichiarare le quantità di CSS, codice CER 19.12.12, che intende incenerire

4)     Comunque disporre l’integrazione della documentazione con riguardo alla dispersione degli inquinanti e alla valutazione del relativo impatto, secondo le specifiche richieste formulate nelle osservazioni


A)   Verifica della  necessità  della relazione di riferimento
La società ha elaborato il documento in epoca precedente l’adozione del DM n. 272 del 13/11/2014 e dunque ha fatto riferimento alle Linee Guida C.E.  emessa ai sensi dell’art. 22 par. 2 Direttiva 2010/75/UE, così come richiesto da Arpa Molise.
La società ha svolto unicamente  le fasi da 1 a 3 avendo concluso che non sussiste un rischio effettivo di contaminazione della matrice ambientale suolo e acque sotterranee e pertanto che l’impianto non è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 29-ter, comma 1, lett. m) D.Lgs 152/2006 per l’elaborazione della reazione di riferimento.
Con  riguardo alle contaminazioni da emissioni in atmosfera, al punto 4.2.4 la società afferma che le emissioni principali sono precedute da una serie di additivazioni e filtrazioni atte a garantire la minor quantità possibile tecnicamente di contaminazione dell’ambiente. I modelli previsionali redatti sia in fase di VIA con lo studio  di impatto ambientale che successivamente per il piano di  monitoraggio esterno hanno evidenziato, insieme allo studio di monitoraggio, scarso impatto in termini di ricadute al suolo e di contaminazione della stessa matrice ambientale.
Come già evidenziato nelle osservazioni, le anzidette conclusioni sono contraddette dai dati e risultanze del monitoraggio biennale, rappresentati nell’elaborato tecnico n. 7 - Piano di Sorveglianza e Monitoraggio Esterno (PSE), da cui emerge, invece, una significativa alterazione dell’ambiente per la contaminazione da  metalli pericolosi, essendo stato rilevato un trend di accumulo per la maggior parte degli elementi monitorati e in quasi tutte le stazioni e in special modo per il cadmio, il piombo e il mercurio sì da far concludere per la criticità dell’area.
Ebbene, i risultati del monitoraggio sono sottaciuti.
Le criticità riscontrate evidenziano la presenza di una contaminazione delle matrici ambientali ed impongono la redazione della relazione di riferimento con sviluppo delle fasi da 4 a 8.
Non senza evidenziare che le contraddizioni già rappresentate riguardo ai risultati degli impatti attesi  fanno propendere per una generale sottovalutazione delle conseguenze delle emissioni  sull’ambiente.
D’altro canto il gestore ha interesse a dimostrare che le rilevate criticità non dipendano dal proprio impianto e ciò è possibile solo con una dettagliata ed esaustiva relazione di riferimento, tenuto anche conto che, ai fini dell’esito negativo della verifica di assoggettabilità, non vi sono informazioni utili nello SIA in quanto:
a)      nello SIA non state nemmeno ipotizzate emissioni di metalli, nonostante l’adeguamento dell’impianto  prevedesse l’incenerimento di un nuovo combustibile, il CDR
b)      nello SIA sono stati proposti, negli scenari emissivi post operam, valori emissivi di inquinanti che sono risultati inferiori a quelli  dichiarati annualmente e/o riscontrati nel monitoraggio biennale eseguito in corso di esercizio
c)      Il trend di accumulo delle sostanze pericolose, tra cui  il cadmio e il mercurio, mettono in luce che vi è stata un’alterazione dell’ambiente,  che era stata  invece dalla società esclusa nello SIA
d)      Lo SIA non ha affrontato il rischio sanitario delle emissioni
Va altresì considerato che:
e)      con l’AIA è stata richiesta l’autorizzazione a usare combustibile CSS di cui il CDR costituisce solo uno dei tipi di combustibile, con quantità variabili in funzione del potere calorifico  per il raggiungimento della potenza massima dell’impianto, e dunque  all’esercizio dell’attività in condizioni più gravose di quelle paventate ai fini delle autorizzazioni già conseguite.
f)       i filtri a manica generano ceneri leggere con granulometria passante a 50 micron, escludendosi dunque l’intercettazione di polveri a granulometria più sottile, che riescono dunque a fuoriuscire dall’impianto attraverso i fumi con il carico di inquinanti. Circostanza confermata dalle rilevazioni eseguite sui fumi
g)      gli scenari della dispersione degli inquinanti proposti non sembrano validabili atteso che sono stati immessi  nel modello di calcolo dati dell’impianto diversi da quelli reali e dati dei  venti non confrontabili con quelli proposti in sede di VIA
h)      il biomonitoraggio ha già dimostrato la contaminazione ambientale
i)        la società non ha utilizzato le migliori tecnologie (BAT) per l’abbattimento degli ossidi di azoto NOx prodotti con la combustione, avendo impiantato il sistema SNCR in luogo del sistema SCR, il quale ultimo assicura una maggiore efficienza (riduzione >80%) ed efficacia (anche per gli altri inquinanti) con ridotto consumo di reagente. La motivazione della scelta è legata essenzialmente al minor costo di installazione e di gestione e alla semplicità operativa
j)        per rispondere all’esigenza di ottenere alte efficienze di filtrazione anche sulle granulometrie più fini, risultano disponibile migliori tecnologie e in particolare risultano sviluppati moderni feltri adatti a trattenere polveri di granulometrie inferiori a 2,5 µm
k)      la Direttiva 2010/75/UE impone di rilevare e descrivere le possibilità effettive e le probabilità di contaminazione senza collegare l’obbligo della relazione di riferimento  al superamento o meno dei limiti di emissione fissati dal  D.Lgs 133/05 e/o di quelli autorizzati. A conferma  il DM n. 272 del 13/11/2014 ha fissato delle soglie di rilevanza in relazione alla capacità nociva delle singole sostanze pericolose
Il documento prodotto dalla società non ha nemmeno il contenuto richiesto per la fase 3 dalle Linee Guida Europee.
Infatti manca, sia per le sostanze pericolose pertinenti delle materie prime sia per quelle delle emissioni,  l’indicazione delle  quantità di ciascuna sostanza pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe pertinenti individuate nella fase 2.
Manca poi, per ciascuna sostanza pericolosa pertinente presente nelle emissioni  l’indicazione della pericolosità, con relativa classe di appartenenza, così come fatto per le materia prime.
Manca l’indicazione delle miscele pericolose generate dalla combinazione degli elementi atomici presenti nei fumi e alle temperature degli stessi.
Manca la descrizione e valutazione del calore immesso in atmosfera, soprattutto nelle condizioni peggiori di calme prolungate.
Con riguardo alle BAT, non sembra che la società abbia adottato le migliori tecniche disponibili ai fini dell’abbattimento delle sostanze prodotte con l’incenerimento. Infatti .
A tal riguardo si segnala che per la relazione di riferimento le Linee Guida Europee ritengono voci chiavi e pertinenti: «Inquinamento»: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;  «sostanze pericolose»: sostanze o miscele pericolose come definite all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi che  la società non ha dimostrato l’insussistenza dell’obbligo di presentazione della relazione di riferimento.

Nella tabella che segue sono riportati i dati emissivi riportati nel S.I.A. per la fase ante operam e post operam ,  quelli registrati nella campagna di monitoraggio e quelli dichiarati dalla società nei documenti AIA.




S.I.A.

                          
 A.I.A.





doc Chiarim





ante operam
post operam
feb-09
relaz tecn
Elab tecn 7-monit.


portata fumi N3/h
94.000
98.000
80.000
100.000
114.703
dich. Amb 2012 al 11% O2
T. fumi (°C)
170
130
148
130
148,56
dich. Amb 2012
velocità fumi (m/s)
14,5
13,5
10,5
13,5
23










CONCENTRAZIONI FUMI



tab. 4.12.1.1.
tab. 11
Scheda E Tab E.1

unità di misura
mg/Mm3
mg/Mm3
mg/Mm3
mg/Nm-3
mg/Nm3
t/a

CO
27,3
22,8
28,1
3,08
63,3
2,643

Polveri
7,01
0,1
0,4
0,5778
6,83
0,496

COT
0,4
0,2
0,2
0,86
2,42
0,738

HCl
20,1
7
7,4
2,6257
9,52
2,253

SO2
78,5
16,3
12,5
2,9
22,12
2,488

NO2
159,3
173
173,4
142,7987
279,8
122,527

NH3
=
4
5,6
2,932857
11,6
2,517

Cadmio+tallio
=
=
=
0,002
0,006
0,002

Mercurio Hg
=
=
=
0,000888
0,0015
0,001

metalli totali
=
=
=
0,0269
0,154
0,023

Diossine+Furani
=
=
=
0,01694
      0,0000000928
0,015

IPA
=
=
=
0,000019025
0,0019
0,00002










Infine la rilevanza delle quantità di inquinanti rilasciate deve essere necessariamente valutata alla luce del contesto geografico e dell’uso del suolo. L’impianto Hera è ubicato all’interno di una piccola vallata, adibita essenzialmente a coltivazioni agricole, con scarsa capacità di dispersione delle sostanze aeriformi. Sicché non assume alcun rilievo evidenziare che le emissioni di ciascuna sostanza pericolosa pertinente sia inferiore e/o molto inferiore ai limiti di legge qualora nel sito non vi sia una adeguata dispersione con i venti e sia invece riscontrato l’accumulo delle sostanze nell’intorno dell’impianto e a distanze fino a 5 KM.
Quanto sopra impone quantomeno la fissazione in sede di autorizzazione di limiti emissivi più rigorosi e l’obbligo di presentazione di polizza fideiussoria adeguata.

B)    NECESSITA’ DI UNA NUOVA V.I.A.

*1* L’ART. 10, comma 1, del D.Lgs 152/2006, stabilisce che quando si tratti di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6, l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA.
La V.I.A. eseguita aveva ad oggetto  l’adeguamento tecnico e normativo dell’impianto di coincenerimento alimentato a biomasse e CDR, esistente, e ha riguardato essenzialmente la valutazione comparata tra lo stato ante operam e quello post operam, sia con riguardo alla potenza sia con riguardo ai combustibili che agli emessi.
Quanto alle caratteristiche tecnologiche dell’impianto, esse sono state riferite a un impianto avente potenza nominale 47 MW, alimentabile con massimo 100.000 t/a.
Quanto alle emissioni, come già detto, lo S.I.A. predisposto a tal fine dalla società non ha considerato l’impatto sull’ambiente di tutti gli emessi e, in particolare, di sostanze pericolose come i metalli,  avendone addirittura escluso  la presenza nei fumi come ha escluso l’emissione di particolato inferiore al PM 10.
Gli emessi considerati ai fini della VIA e riportati nello SIA come registrati dal sistema di monitoraggio  in continuo per i mesi dal nov 07/mag 08 sono stati: CO-Polveri-COT-HCL-SO2-NO2-NH3  (tab 3.2.5.4.f pag 113) e le interferenze sono state reputate nulle per suolo sottosuolo, non significativo per vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, salute pubblica. Tant’è che non si è proceduto né alla caratterizzazione delle polveri presenti nei fumi, né alla valutazione del rischio sanitario legato alla loro dispersione e accumulo nell’ambiente. La valutazione è stata eseguita secondo la logica: emissioni sotto i limiti = impatto non significativo o nullo.
Dopo un periodo adeguato di esercizio, oggi al rinnovo dell’autorizzazione, la realtà che proviene dal monitoraggio biennale eseguito su prescrizione della Regione si è palesata completamente diversa dagli scenari proposti nella VIA.
Non solo vengono immesse in atmosfera quantità annue complessive per tutti i metalli dell’ordine di decine di Kg  e  quantità totali di macroinquinanti  dell’ordine di centinaia di tonnellate (escluse diossine e furani), si è registrato anche l’accumulo al suolo dei metalli e di metalli cancerogeni come il cadmio e il mercurio e dunque è stato constatato un impatto sulle matrici ambientali che non erano state prese in considerazione nella precedente istruttoria.
Ne consegue che la VIA eseguita non è stata esaustiva, è stata anzi limitata e insufficiente, inidonea a rispondere ai criteri e obiettivi perseguiti  dal D.Lgs 152/2006.

*2*La necessità di una nuova VIA si impone anche perché con l’AIA la società si propone di essere autorizzata a condizioni di esercizio diverse e peggiorative di quelle assentite in sede di VIA, idonee ad apportare un sensibile aumento della pressione sull’ambiente.
aa)   Chiede di essere autorizzata a bruciare rifiuti avente il codice CER 191212, riportando nella nota “Il CDR fuori specifica dalla norma UNI 9903-1:2004 (RDF di qualità normale) e tutte le classi di CSS richieste”.
Ritiene che l’introduzione di tale codice non costituisca modifica sostanziale: a) perché il D.Lgs 295/2010 ha modificato e abrogato la definizione di CDR e introdotto il concetto di CSS ope legis e, quindi, una modifica alla fonte primaria della legge attua di conseguenza una modifica di fatto a tutte le autorizzazioni in regime di rinnovo o di modifica; b) perché l’at. 22 della  LR n. 25/2003 ha stabilito che “ Non sono varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento o recupero.” Nel caso di specie, essendo stata autorizzata ad incenerire n. 15 tipologie di rifiuti, successivamente ridotte a 14 per cancellazione del cod. 20.01.38, il valore del 10% di tali modifiche corrisponde a 1,5 ovvero a 1,4 ritenuto più restrittivo e arrotondato per difetto. Sicché l’introduzione di un solo codice non costituisce varante sostanziale.
bb)  Intende probabilmente superare i limiti imposti sulle quantità di rifiuti trattabili (93.500). Infatti nella Relazione Tecnica a pag. 47 chiarisce che  per raggiungere il carico termico massimo sono meramente indicativi i valori di portata di alimentazione forniti dal costruttore, mentre in realtà, utilizzando rifiuti combustibile con PCI INFERIORE al limite riportato dal costruttore,  i valori di alimentazione al forno potrebbero essere superiori del 15%. Inoltre, a pag. 50 ss, individua il  carico termico nominale ossia la capacità di incenerimento totale dell’impianto nel valore di 179.600 Mjh-1, e ciò certamente al fine di consentire l’autorizzazione alla saturazione del carico termico, come dispone l’art. 35 DL 133/2014 In tal caso verrebbero autorizzate quantità da incenerire di gra lunga superiori a quelle già assentite di 93.000

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, già sulla base delle informazioni date, l’AIA è richiesta con variazioni significative dei parametri tecnici del progetto approvato, sia dal punto di vista qualitativo in quanto l’introduzione del CSS con codice CER 191212 comporterà emissioni più gravose, sia dal punto di vista quantitativo per utilizzare combustibile avente PCI inferiore e per  raggiungere il carico termico nominale, variazioni che sia singolarmente che nel loro complesso comportano una modifica sostanziale dell’impianto valutato in sede di VIA.

Si stigmatizza il comportamento di Hera Ambiente che non riferisce né le quantità di CER 191212 che intende incenerire, al fine non solo di consentire l’integrazione dell’autorizzazione come richiesto, ma anche di valutare il rapporto  quantitativo con la tipologia CER 19.12.10.

Si contesta il ragionamento in ordine al  controllo della soglia stabilita dalla LR n. 25/2003 per individuare la modifica sostanziale. Infatti la variante rilevante quanto a tipologia è quella che attiene la caratteristica del  rifiuto e non il n. di tipologie già assentite. Nel nostro caso vi è variante sostanziale perché, vista anche la degradazione a combustibile secondario della biomassa, la tipologia introdotta consente di raggiungere l’obiettivo di aumentare le quantità inceneribili.

*3* La valutazione della sussistenza di una modifica sostanziale non è demandata né alla Conferenza di Servizi né all’organo tecnico ARPA. Infatti la competenza è della  Giunta Regionale (art. 22 LR n. 25/2003).
È obbligo dell’organo tecnico, a cui solo  è stata presentata l’istanza di avvio del procedimento e soprattutto la documentazione relativa, produrre IDONEA segnalazione alla Regione perché adotti il provvedimento ovvero emetta il parere di competenza, pena l’omissione di atti di ufficio e la nullità dell’istruttoria che venisse eseguita in assenza del necessario e presupposto pronunciamento/parere, comprese le decisioni e i pareri espressi e comunque acquisiti in sede di conferenza.
Identico obbligo si ritiene ricada in capo alla Conferenza di Servizi.
Isernia, lì 10/05/015
                                                   WWF Italia– Delegazione regionale Molise                                                                                        -avv. Giuseppina Negro-

COMUNICAZIONE INVIATA A:
ARPA MOLISE-Campobasso
REGIONE MOLISE - SERVIZIO VIA
REGIONE MOLISE-Servizio programmazioni Energetiche
REGIONE MOLISE-Servizio Tutela dell’Ambiente
Servizio Biodiversità e Sviluppo Sostenibile
Provincia di Isernia-Settore Ambiente e Programmazione
Comune di POZZILLI
Comune di Venafro
ARPA Molise-Dipartimento Provinciale di IserniaAS.Re.M
Consorzio per lo sviluppo industriale di Isernia e Venafro 
Direttore Generale-Regione MOLISE
Ente Parco regionale storico agricolo
Mamme per la salute e l’ambiente onlus  
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro

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