RICHIESTE PER CONFERENZA DI SERVIZI
Oggetto: procedura di Autorizzazione Ambientale Integrata Hera Ambiente
Spa – Centrale elettrica WTE di Pozzilli (IS)
E’ stata
convocata la Conferenza
di Servizi per il giorno 13/5/2015.
Preliminarmente
si intende conoscere perché, nella nota di convocazione n. 3995, si riferisce
che si discuterà delle osservazioni presentate dalla Onlus e non anche di quelle
presentate dalla scrivente associazione e dagli altri che vi hanno
provveduto.
Il WWF
Italia- delegazione regionale Molise sottopone alla Conferenza di Servizi e
all’organo tecnico istruttore Arpa Molise le seguenti specifiche richieste, cui
segue apposita esplicazione.
1)
Disporsi la
rimessione degli atti, comprese le osservazioni pervenute, alla G.R. affinché
valuti la sussistenza o meno della modifica sostanziale, con ogni conseguenza
in merito all’effettuazione di apposita VIA
2)
Disporsi comunque
l’obbligo della società di presentare la relazione di riferimento
3)
Disporsi
l’obbligo a carico della società di
dichiarare le quantità di CSS, codice CER 19.12.12, che intende incenerire
4)
Comunque disporre
l’integrazione della documentazione con riguardo alla dispersione degli
inquinanti e alla valutazione del relativo impatto, secondo le specifiche
richieste formulate nelle osservazioni
A)
Verifica
della necessità della relazione di riferimento
La società ha elaborato il documento
in epoca precedente l’adozione del DM n. 272 del 13/11/2014 e dunque ha fatto
riferimento alle Linee Guida C.E. emessa
ai sensi dell’art. 22 par. 2 Direttiva 2010/75/UE, così come richiesto da Arpa
Molise.
La società ha svolto unicamente le fasi da 1 a 3 avendo concluso che non
sussiste un rischio effettivo di contaminazione della matrice ambientale suolo
e acque sotterranee e pertanto che l’impianto non è soggetto alle disposizioni
di cui all’art. 29-ter, comma 1, lett. m) D.Lgs 152/2006 per l’elaborazione
della reazione di riferimento.
Con
riguardo alle contaminazioni da emissioni in atmosfera, al punto 4.2.4
la società afferma che le emissioni
principali sono precedute da una serie di additivazioni e filtrazioni atte a
garantire la minor quantità possibile tecnicamente di contaminazione
dell’ambiente. I modelli previsionali redatti sia in fase di VIA con lo
studio di impatto ambientale che
successivamente per il piano di
monitoraggio esterno hanno evidenziato, insieme allo studio di
monitoraggio, scarso impatto in termini di ricadute al suolo e di
contaminazione della stessa matrice ambientale.
Come già evidenziato nelle
osservazioni, le anzidette conclusioni sono contraddette dai dati e risultanze del monitoraggio biennale, rappresentati nell’elaborato
tecnico n. 7 - Piano di Sorveglianza e Monitoraggio Esterno (PSE), da cui
emerge, invece, una significativa alterazione dell’ambiente per la
contaminazione da metalli pericolosi,
essendo stato rilevato un trend di
accumulo per la maggior parte
degli elementi monitorati e in quasi tutte le stazioni e in special modo per il
cadmio,
il piombo e il mercurio sì da far
concludere per la criticità dell’area.
Ebbene,
i risultati del monitoraggio sono sottaciuti.
Le
criticità riscontrate evidenziano la presenza di una contaminazione delle
matrici ambientali ed impongono la redazione della relazione di riferimento con
sviluppo delle fasi da 4 a
8.
Non senza evidenziare che le
contraddizioni già rappresentate riguardo ai risultati degli impatti
attesi fanno propendere per una generale
sottovalutazione delle conseguenze delle emissioni sull’ambiente.
D’altro canto il gestore ha
interesse a dimostrare che le rilevate criticità non dipendano dal proprio
impianto e ciò è possibile solo con una dettagliata ed esaustiva relazione di
riferimento, tenuto anche conto che, ai fini dell’esito negativo della verifica
di assoggettabilità, non vi sono informazioni utili nello SIA in quanto:
a)
nello
SIA non state nemmeno ipotizzate emissioni di metalli, nonostante l’adeguamento
dell’impianto prevedesse l’incenerimento
di un nuovo combustibile, il CDR
b)
nello
SIA sono stati proposti, negli scenari emissivi post operam, valori emissivi di inquinanti che sono risultati
inferiori a quelli dichiarati
annualmente e/o riscontrati nel monitoraggio biennale eseguito in corso di
esercizio
c)
Il
trend di accumulo delle sostanze pericolose, tra cui il cadmio e il mercurio, mettono in luce che
vi è stata un’alterazione dell’ambiente,
che era stata invece dalla
società esclusa nello SIA
d)
Lo
SIA non ha affrontato il rischio sanitario delle emissioni
Va altresì considerato che:
e)
con
l’AIA è stata richiesta l’autorizzazione a usare combustibile CSS di cui il CDR
costituisce solo uno dei tipi di combustibile, con quantità variabili in
funzione del potere calorifico per il
raggiungimento della potenza massima dell’impianto, e dunque all’esercizio dell’attività in condizioni più
gravose di quelle paventate ai fini delle autorizzazioni già conseguite.
f)
i
filtri a manica generano ceneri leggere con granulometria passante a 50 micron,
escludendosi dunque l’intercettazione di polveri a granulometria più sottile,
che riescono dunque a fuoriuscire dall’impianto attraverso i fumi con il carico
di inquinanti. Circostanza confermata dalle rilevazioni eseguite sui fumi
g)
gli
scenari della dispersione degli inquinanti proposti non sembrano validabili
atteso che sono stati immessi nel
modello di calcolo dati dell’impianto diversi da quelli reali e dati dei venti non confrontabili con quelli proposti
in sede di VIA
h)
il
biomonitoraggio ha già dimostrato la contaminazione ambientale
i)
la
società non ha utilizzato le migliori tecnologie (BAT) per l’abbattimento degli
ossidi di azoto NOx prodotti con la combustione, avendo impiantato il sistema
SNCR in luogo del sistema SCR, il quale ultimo assicura una maggiore efficienza
(riduzione >80%) ed efficacia (anche per gli altri inquinanti) con ridotto
consumo di reagente. La motivazione della scelta è legata essenzialmente al minor
costo di installazione e di gestione e alla semplicità operativa
j)
per
rispondere all’esigenza di ottenere alte efficienze di filtrazione anche sulle
granulometrie più fini, risultano disponibile migliori tecnologie e in
particolare risultano sviluppati moderni feltri adatti a trattenere polveri di
granulometrie inferiori a 2,5 µm
k)
la
Direttiva 2010/75/UE impone di rilevare e descrivere le possibilità effettive e
le probabilità di contaminazione senza collegare l’obbligo della relazione di
riferimento al superamento o meno dei
limiti di emissione fissati dal D.Lgs
133/05 e/o di quelli autorizzati. A conferma
il DM n. 272 del 13/11/2014 ha fissato delle soglie di rilevanza in
relazione alla capacità nociva delle singole sostanze pericolose
Il
documento prodotto dalla società non ha nemmeno il contenuto richiesto per la
fase 3 dalle Linee Guida Europee.
Infatti manca, sia per le sostanze
pericolose pertinenti delle materie prime sia per quelle delle emissioni, l’indicazione delle quantità
di ciascuna sostanza pericolosa o gruppo di sostanze pericolose analoghe
pertinenti individuate nella fase 2.
Manca poi, per ciascuna sostanza
pericolosa pertinente presente nelle emissioni
l’indicazione della pericolosità, con relativa classe di appartenenza,
così come fatto per le materia prime.
Manca l’indicazione delle miscele
pericolose generate dalla combinazione degli elementi atomici presenti nei fumi
e alle temperature degli stessi.
Manca la descrizione e valutazione
del calore immesso in atmosfera, soprattutto nelle condizioni peggiori di calme
prolungate.
Con riguardo alle BAT, non sembra
che la società abbia adottato le migliori tecniche disponibili ai fini
dell’abbattimento delle sostanze prodotte con l’incenerimento. Infatti .
A tal riguardo si segnala che per la
relazione di riferimento le Linee Guida Europee ritengono voci chiavi e
pertinenti: «Inquinamento»: l’introduzione diretta o indiretta, a
seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o
rumore nell’aria, nell’acqua o nel terreno, che potrebbero nuocere alla salute
umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni
materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad
altri suoi legittimi usi; «sostanze
pericolose»: sostanze o miscele pericolose come definite
all’articolo 2, punti 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Alla luce di quanto sopra deve concludersi
che la
società non ha dimostrato l’insussistenza dell’obbligo di presentazione della
relazione di riferimento.
Nella tabella che segue sono
riportati i dati emissivi riportati nel S.I.A. per la fase ante operam e post operam
, quelli registrati nella campagna di
monitoraggio e quelli dichiarati dalla società nei documenti AIA.
S.I.A.
|
A.I.A.
|
||||||
doc Chiarim
|
|||||||
ante operam
|
post operam
|
feb-09
|
relaz tecn
|
Elab tecn 7-monit.
|
|||
portata fumi
N3/h
|
94.000
|
98.000
|
80.000
|
100.000
|
114.703
|
dich. Amb 2012
al 11% O2
|
|
T. fumi (°C)
|
170
|
130
|
148
|
130
|
148,56
|
dich. Amb 2012
|
|
velocità fumi
(m/s)
|
14,5
|
13,5
|
10,5
|
13,5
|
23
|
||
CONCENTRAZIONI
FUMI
|
tab. 4.12.1.1.
|
tab. 11
|
Scheda E Tab
E.1
|
||||
unità di misura
|
mg/Mm3
|
mg/Mm3
|
mg/Mm3
|
mg/Nm-3
|
mg/Nm3
|
t/a
|
|
CO
|
27,3
|
22,8
|
28,1
|
3,08
|
63,3
|
2,643
|
|
Polveri
|
7,01
|
0,1
|
0,4
|
0,5778
|
6,83
|
0,496
|
|
COT
|
0,4
|
0,2
|
0,2
|
0,86
|
2,42
|
0,738
|
|
HCl
|
20,1
|
7
|
7,4
|
2,6257
|
9,52
|
2,253
|
|
SO2
|
78,5
|
16,3
|
12,5
|
2,9
|
22,12
|
2,488
|
|
NO2
|
159,3
|
173
|
173,4
|
142,7987
|
279,8
|
122,527
|
|
NH3
|
=
|
4
|
5,6
|
2,932857
|
11,6
|
2,517
|
|
Cadmio+tallio
|
=
|
=
|
=
|
0,002
|
0,006
|
0,002
|
|
Mercurio Hg
|
=
|
=
|
=
|
0,000888
|
0,0015
|
0,001
|
|
metalli totali
|
=
|
=
|
=
|
0,0269
|
0,154
|
0,023
|
|
Diossine+Furani
|
=
|
=
|
=
|
0,01694
|
0,0000000928
|
0,015
|
|
IPA
|
=
|
=
|
=
|
0,000019025
|
0,0019
|
0,00002
|
|
Infine la rilevanza delle quantità
di inquinanti rilasciate deve essere necessariamente valutata alla luce del
contesto geografico e dell’uso del suolo. L’impianto Hera è ubicato all’interno
di una piccola vallata, adibita essenzialmente a coltivazioni agricole, con
scarsa capacità di dispersione delle sostanze aeriformi. Sicché non assume
alcun rilievo evidenziare che le emissioni di ciascuna sostanza pericolosa
pertinente sia inferiore e/o molto inferiore ai limiti di legge qualora nel
sito non vi sia una adeguata dispersione con i venti e sia invece riscontrato
l’accumulo delle sostanze nell’intorno dell’impianto e a distanze fino a 5 KM.
Quanto
sopra impone quantomeno la fissazione in sede di autorizzazione di limiti
emissivi più rigorosi e l’obbligo di presentazione di polizza fideiussoria
adeguata.
B) NECESSITA’ DI UNA NUOVA V.I.A.
*1* L’ART. 10, comma 1, del D.Lgs
152/2006, stabilisce che quando si tratti
di progetti rientranti nella previsione di cui al comma 7 dell'articolo 6,
l'autorizzazione integrata ambientale può essere rilasciata solo dopo che, ad
esito della verifica di cui all'articolo 20, l'autorità competente valuti di
non assoggettare i progetti a VIA.
La V.I.A. eseguita aveva ad
oggetto l’adeguamento tecnico e
normativo dell’impianto di coincenerimento alimentato a biomasse e CDR,
esistente, e ha riguardato essenzialmente la valutazione comparata tra lo stato
ante operam e quello post operam, sia con riguardo alla potenza
sia con riguardo ai combustibili che agli emessi.
Quanto alle caratteristiche
tecnologiche dell’impianto, esse sono state riferite a un impianto avente
potenza nominale 47 MW, alimentabile con massimo 100.000 t/a.
Quanto alle emissioni, come già detto,
lo S.I.A. predisposto a tal fine dalla società non ha considerato l’impatto
sull’ambiente di tutti gli emessi e, in particolare, di sostanze pericolose
come i metalli, avendone addirittura
escluso la presenza nei fumi come ha
escluso l’emissione di particolato inferiore al PM 10.
Gli emessi considerati ai fini della
VIA e riportati nello SIA come registrati dal sistema di monitoraggio in continuo per i mesi dal nov 07/mag 08 sono
stati: CO-Polveri-COT-HCL-SO2-NO2-NH3
(tab 3.2.5.4.f pag 113) e le interferenze sono state reputate nulle
per suolo sottosuolo, non significativo per vegetazione, flora, fauna,
ecosistemi, salute pubblica. Tant’è che non si è proceduto né alla
caratterizzazione delle polveri presenti nei fumi, né alla valutazione del
rischio sanitario legato alla loro dispersione e accumulo nell’ambiente. La
valutazione è stata eseguita secondo la logica: emissioni sotto i limiti =
impatto non significativo o nullo.
Dopo un periodo adeguato di
esercizio, oggi al rinnovo dell’autorizzazione, la realtà che proviene dal
monitoraggio biennale eseguito su prescrizione della Regione si è palesata
completamente diversa dagli scenari proposti nella VIA.
Non solo vengono immesse in
atmosfera quantità annue complessive per tutti i metalli dell’ordine di decine
di Kg e
quantità totali di macroinquinanti
dell’ordine di centinaia di tonnellate (escluse diossine e furani), si è
registrato anche l’accumulo al suolo dei metalli e di metalli cancerogeni come
il cadmio e il mercurio e dunque è stato constatato un impatto sulle matrici
ambientali che non erano state prese in considerazione nella precedente
istruttoria.
Ne
consegue che la VIA eseguita non è stata esaustiva, è stata anzi limitata e
insufficiente, inidonea a rispondere ai criteri e obiettivi perseguiti dal D.Lgs 152/2006.
*2*La
necessità di una nuova VIA si impone anche perché con l’AIA la società si
propone di essere autorizzata a condizioni di esercizio diverse e peggiorative
di quelle assentite in sede di VIA, idonee ad apportare un sensibile aumento
della pressione sull’ambiente.
aa) Chiede di essere autorizzata a bruciare rifiuti avente il
codice CER 191212, riportando nella nota “Il CDR fuori specifica dalla norma
UNI 9903-1:2004 (RDF di qualità normale) e tutte le classi di CSS richieste”.
Ritiene
che l’introduzione di tale codice non costituisca modifica sostanziale: a)
perché il D.Lgs 295/2010 ha modificato e abrogato la definizione di CDR e
introdotto il concetto di CSS ope legis
e, quindi, una modifica alla fonte primaria della legge attua di conseguenza
una modifica di fatto a tutte le autorizzazioni in regime di rinnovo o di
modifica; b) perché l’at. 22 della LR n.
25/2003 ha stabilito che “ Non sono
varianti sostanziali quelle che sono determinate da esigenze tecnico-funzionali
e che non comportano variazioni ed incrementi superiori al 10 per cento dei
parametri tecnici del progetto approvato, quali la quantità e la tipologia dei
rifiuti indicati nel provvedimento di approvazione, l'ubicazione, l'ingombro
volumetrico e la superficie dell'area interessata dalle attività di smaltimento
o recupero.” Nel caso di specie, essendo stata autorizzata ad incenerire n. 15
tipologie di rifiuti, successivamente ridotte a 14 per cancellazione del cod.
20.01.38, il valore del 10% di tali modifiche corrisponde a 1,5 ovvero a 1,4
ritenuto più restrittivo e arrotondato per difetto. Sicché l’introduzione di un
solo codice non costituisce varante sostanziale.
bb) Intende probabilmente
superare i limiti imposti sulle quantità di rifiuti trattabili (93.500). Infatti
nella Relazione Tecnica a pag. 47 chiarisce che
per raggiungere il carico termico massimo sono meramente indicativi i
valori di portata di alimentazione forniti dal costruttore, mentre in realtà,
utilizzando rifiuti combustibile con PCI INFERIORE al limite riportato dal
costruttore, i valori di alimentazione
al forno potrebbero essere superiori del 15%. Inoltre, a pag. 50 ss, individua
il carico termico nominale ossia la
capacità di incenerimento totale dell’impianto nel valore di 179.600 Mjh-1, e
ciò certamente al fine di consentire l’autorizzazione alla saturazione del
carico termico, come dispone l’art. 35 DL 133/2014 In tal caso verrebbero
autorizzate quantità da incenerire di gra lunga superiori a quelle già
assentite di 93.000
Contrariamente a
quanto sostenuto dalla società, già sulla base delle informazioni date, l’AIA è
richiesta con variazioni significative dei parametri tecnici del progetto
approvato, sia dal punto di vista qualitativo in quanto l’introduzione del CSS
con codice CER 191212 comporterà emissioni più gravose, sia dal punto di vista
quantitativo per utilizzare combustibile avente PCI inferiore e per raggiungere il carico termico nominale,
variazioni che sia singolarmente che nel loro complesso comportano una modifica
sostanziale dell’impianto valutato in sede di VIA.
Si stigmatizza
il comportamento di Hera Ambiente che non riferisce né le quantità di CER
191212 che intende incenerire, al fine non solo di consentire l’integrazione
dell’autorizzazione come richiesto, ma anche di valutare il rapporto quantitativo con la tipologia CER 19.12.10.
Si contesta il
ragionamento in ordine al controllo
della soglia stabilita dalla LR n. 25/2003 per individuare la modifica
sostanziale. Infatti la variante rilevante quanto a tipologia è quella che
attiene la caratteristica del rifiuto e
non il n. di tipologie già assentite. Nel nostro caso vi è variante sostanziale
perché, vista anche la degradazione a combustibile secondario della biomassa,
la tipologia introdotta consente di raggiungere l’obiettivo di aumentare le
quantità inceneribili.
*3* La valutazione della sussistenza di una modifica sostanziale non è
demandata né alla Conferenza di Servizi né all’organo tecnico ARPA. Infatti la
competenza è della Giunta Regionale
(art. 22 LR n. 25/2003).
È obbligo dell’organo tecnico, a cui solo è stata presentata l’istanza di avvio del
procedimento e soprattutto la documentazione relativa, produrre IDONEA
segnalazione alla Regione perché adotti il provvedimento ovvero emetta il
parere di competenza, pena l’omissione di atti di ufficio e la nullità
dell’istruttoria che venisse eseguita in assenza del necessario e presupposto
pronunciamento/parere, comprese le decisioni e i pareri espressi e comunque
acquisiti in sede di conferenza.
Identico
obbligo si ritiene ricada in capo alla Conferenza di Servizi.
Isernia, lì 10/05/015
WWF
Italia– Delegazione regionale Molise -avv. Giuseppina Negro-
COMUNICAZIONE INVIATA A:
REGIONE MOLISE - SERVIZIO VIA
REGIONE MOLISE-Servizio programmazioni Energetiche
REGIONE MOLISE-Servizio Tutela dell’Ambiente
Servizio Biodiversità e Sviluppo
Sostenibile
Provincia di Isernia-Settore Ambiente e ProgrammazioneComune di POZZILLI
Comune di Venafro
ARPA Molise-Dipartimento Provinciale di IserniaAS.Re.MConsorzio per lo sviluppo industriale di Isernia e Venafro
Direttore Generale-Regione MOLISE
Ente Parco regionale storico agricolo
Mamme per la
salute e l’ambiente onlus
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro
Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro
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