Referendum 17 aprile

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 2016 
Indizione del referendum popolare per  l'abrogazione  del  comma  17,
terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo 1 della legge  28
dicembre 2015, n. 208, limitatamente alle seguenti  parole:  «per  la
durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli  standard  di
sicurezza e di salvaguardia ambientale». (16A01356) 
(GU n.38 del 16-2-2016)
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  25  maggio  1970,  n.  352,  recante  "Norme  sui
referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa
del popolo", e successive modificazioni; 
  Visto l'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilita' 2014); 
  Vista l'ordinanza del 7 gennaio 2016 depositata in pari  data,  con
la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema
di cassazione, intervenendo per deliberare sull'incidenza  del  comma
239  dell'articolo  1  della  legge  28   dicembre   2015,   n.   208
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge di stabilita' 2016), sul comma 17 dell'articolo 6
del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (Norme  in  materia
ambientale), come in precedenza sostituito dal comma 1  dell'articolo
35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83  (Misure  urgenti  per  la
crescita del Paese), convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  134,  ha  disposto  il  trasferimento  del  quesito
referendario sul citato comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6  del
decreto legislativo n. 152 del 2006, come sostituito, da ultimo,  dal
comma 239 dell'articolo 1  della  legge  n.  208  del  2015,  con  la
seguente denominazione: "Divieto di attivita' di prospezione, ricerca
e coltivazione di idrocarburi in zone di  mare  entro  dodici  miglia
marine. Esenzione da tale  divieto  per  i  titoli  abilitativi  gia'
rilasciati. Abrogazione della previsione che  tali  titoli  hanno  la
durata della vita utile del giacimento" e con  il  seguente  quesito:
«Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo  periodo,  del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  "Norme  in  materia
ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)",
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile  del
giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e   di
salvaguardia ambientale"?»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 17 del  19  gennaio
2016, depositata il 2  febbraio  2016  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale - lª Serie speciale - n. 5 del  3  febbraio  2016,  con  la
quale e' stata dichiarata  ammissibile  la  richiesta  di  referendum
popolare  secondo  il  quesito  di  cui  alla  suindicata   ordinanza
dell'Ufficio centrale per il referendum; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 10 febbraio 2016; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  del  ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia; 
 
                                Emana 
 
                        il seguente decreto: 
 
  Il referendum popolare per l'abrogazione del comma 17 dell'articolo
6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme  in  materia
ambientale),  come  sostituito  dal  comma  1  dell'articolo  35  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per  la  crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134,  trasferito,  come  disposto  dall'Ufficio  centrale  per  il
referendum con l'ordinanza citata in premessa, sul  comma  17,  terzo
periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, come sostituito dal comma 239 dell'articolo  1  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - legge  di  stabilita'  2016),  e'
indetto sul seguente quesito corrispondentemente riformulato: 
  «Volete voi che sia abrogato l'art. 6, comma 17, terzo periodo, del
decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  "Norme  in  materia
ambientale", come sostituito dal comma 239 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)",
limitatamente alle seguenti parole: "per la durata di vita utile  del
giacimento,  nel  rispetto  degli  standard   di   sicurezza   e   di
salvaguardia ambientale"?». 
  I relativi comizi sono convocati  per  il  giorno  di  domenica  17
aprile 2016. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Dato a Roma, addi' 15 febbraio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
                         Alfano, Ministro dell'interno                
 
                         Orlando, Ministro della giustizia 

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